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Coronavirus. Inadempimento contrattuale per impossibilità sopravvenuta o per causa di forza maggiore

Articolo dello "Studio Pirola Pennuto Zei & Associati".

La diffusione del virus COVID-19 nel nostro Paese, dapprima nelle regioni del Nord e successivamente nell’intera nazione, sta generando, tra l’altro, consistenti difficoltà di tipo commerciale, tecnico e logistico per le aziende presenti sul mercato, che rendono estremamente difficoltoso, se non impossibile, per le stesse, il puntuale adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali.

I players del mercato si domandano quindi se, ed in quali termini, la diffusione del coronavirus - e l’emissione dei provvedimenti governativi di tipo restrittivo assunti dal Governo per il contenimento della stessa – consentano di ritenere “giustificati” gli inadempimenti contrattuali da ciò determinati.

In particolare, le aziende si chiedono se, in virtù dei ben noti provvedimenti restrittivi governativi, sussistano “impossibilità” e/o “cause di forza maggiore” alle quali fare riferimento per valutare la legittimità o meno degli inadempimenti agli impegni commerciali disciplinati dalla legge italiana e che trovano esecuzione sul territorio italiano e, conseguentemente, escludere responsabilità contrattuali dei singoli contraenti ed il cor- relato obbligo di risarcimento dei danni che ne deriverebbe.

Sul tema si offrono i seguenti spunti:

  1. IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE

Ai sensi dell’Art.1256 c.c. rubricato “impossibilità definitiva e impossibilità temporanea” l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (l’impossi- bilità deve essere sopravvenuta al momento della stipula).

Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

L’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Si ritiene che vi sia “impossibilità della prestazione” per factum principis quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità governative che, per tutelare l’interesse pubblico, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossi- bile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà.

Occorre tuttavia prestare attenzione: secondo la giurisprudenza ciò non vale nel caso in cui: (i) il factum principis sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della sotto- scrizione del contratto e (ii) il debitore non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrat- tamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, chiaramente, nel pie- no e totale rispetto della legge, e sempre che ciò comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso.

  1. FORZA MAGGIORE

In via preliminare, occorre rilevare la mancanza, nell’ordinamento italiano di una specifica norma e di una precisa, univoca e condivisa definizione di forza maggiore.

Secondo dottrina e giurisprudenza, vi è forza maggiore in caso di eventi naturali e umani (calamità natu- rali, terremoti, uragani, sommosse, guerre, scioperi nazionali, incendi, o altro evento comunque impreve- dibile) che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono dominabili e quindi fuori dal controllo delle parti.

Esiste tuttavia una norma, l’Art. 1467 c.c. rubricato “contratto con prestazioni corrispettive” che fornisce alcune coordinate normative di riferimento.

Tale norma, che trova applicazione nel caso di contratti ad esecuzione continuata, periodica, o differita (c.d. contratti di durata), prescrive infatti che nel caso in cui la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa a causa del verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili estranei alla sfera d’azione del debitore, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, dando prova del fatto da cui deriva l’eccesiva onerosità e della sua derivazione dagli avvenimenti straor- dinari e imprevedibili.

La valutazione dell’onerosità come eccessiva spetta al giudice; essa, in ogni caso, deve essere sopravvenu- ta rispetto al momento della stipula dell’accordo e risulta irrilevante se chi la invoca è già in ritardo con il suo adempimento ed è quindi in mora.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del con- tratto. La parte contro la quale la risoluzione è domandata, può evitare la risoluzione offrendo di modifi- care equamente le condizioni del contratto.

  1. CONCLUSIONI

Da quanto precede deriva che la sussistenza dell’impossibilità o delle cause di forza maggiore va verificata caso per caso, analizzando ogni singolo contratto, per esaminare e verificare, ad esempio:

  • l’esistenza di clausole specifiche
  • l’applicabilità della legge italiana la natura della prestazione
  • le modalità di esecuzione della prestazione
  • l’esame degli elementi e dei fatti che comportano ritardo o impossibilità della prestazione l’impatto di tali elementi sugli impegni contrattuali
  • l’esame delle concrete difficoltà
  • l’inesistenza di soluzioni alternative che rendano possibile l’adempimento, in termini ragionevoli.
  1. CONSIGLIO GENERALE

Si raccomanda alle aziende, che si trovassero in difficoltà nell’adempiere con regolarità e puntualità le proprie obbligazioni commerciali contrattuali, di comunicare alla controparte le suddette difficoltà aven- do cura di descrivere, seppur sommariamente, le ragioni che determinano complicazioni o impossibilità nell’esecuzione della prestazione; in tal modo viene infatti dimostrata la buona fede contrattuale e si pos- sono negoziare soluzioni alternative in base alle quali eventualmente sottoscrivere accordi modificativi degli accordi originari.

Si consideri, in ultimo, che per effetto della dichiarazione di Pandemia avvenuta in data 11 marzo u.s.  ad opera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, non si esclude che possano essere emanate norme speciali o che, in ogni caso, le esimenti dell’impossibilità e della causa di forza maggiore possano essere invocate ed applicate con maggiore facilità.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati - Dipartimento Labour & Compliance

Avv. Roberta Di Vieto: roberta.di.vieto@studiopirola.com

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