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diritti e obblighi di franchisor e franchisee

Quali sono i diritti e gli obblighi del franchisor e del franchisee?

Articolo dello Studio FVA LAW

Il contratto di franchising è un contratto di collaborazione o, secondo altra categorizzazione, un contratto di integrazione in quanto realizza una distribuzione integrata tra due imprenditori che si collocano ad un diverso livello della catena distributiva (franchisor e franchisee).

L’equilibrio tra diritti ed obblighi reciproci è quindi fondamentale. Vediamo in sintesi quali sono i principali obblighi del franchisor e del franchisee.

Obblighi del franchisor

  •  Obblighi di informativa pre-contrattuale. Tra gli obblighi posti dalla legge in capo al franchisor c’è quello dell’informativa precontrattuale, previsto dall’art. 4 della legge 129/2004, che impone al franchisor di fornire, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale, la copia completa del contratto da sottoscrivere”, corredato da una serie di informazioni quali:
  1.  i principali dati relativi all’affiliante;
  2.  l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo;
  3.  una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
  4.  una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
  5.  l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni;
  6.  la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni.

Tale articolo deve essere letto in congiunzione con l’art. 3 della legge 129/2004, il quale elenca una serie di elementi che il contratto deve necessariamente contenere. L’insieme delle informazioni di cui  agli art. 3 e 4 della legge costituisce il nocciolo delle informazioni che devono essere fornite preventivamente all’aspirante affiliato prima che questi stipuli il contratto. Accanto agli obblighi di informativa pre-contrattuale esistono ancora più numerose obbligazioni in capo al franchisor, e precisamente:

  • Obbligo di trasmissione dei segni distintivi, desumibile dall’art. 1 della legge, secondo il quale uno degli elementi che contraddistingue il franchising è la concessione in licenza di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali e insegne.
  • Trasmissione del know-how. Un altro obbligo, desumibile dall’art. 3.4, lett. d) della legge, è quello di mettere a disposizione del franchisee un know-how corrispondente alla descrizione fornita. La legge nulla dice sul modo col quale il know-how deve essere “fornito”. Esso di solito è racchiuso nel manuale operativo, ma spesso è composto da “conoscenze pratiche” che vengono trasmesse oralmente e con la pratica mediante il training e la formazione. In tale caso il contratto dovrà coordinarsi con la lett. f) del medesimo articolo, che impone di descrivere le caratteristiche della formazione.
  • Obbligo di prestare assistenza. L’assistenza e consulenza tecnica e commerciale sono un elemento essenziale che non può mancare in un vero franchising. Tale conclusione è avvalorata dall’art. 3.4, lett. f) che fa obbligo di indicare nel contratto “le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione”.
  • Obbligo di somministrazione (supply). Si tratta di un obbligo di rilevante importanza soprattutto nel franchising di distribuzione di beni ma che sussiste anche nel franchising di servizi, in quanto quasi sempre l’erogazione dei servizi è accompagnata da beni strumentali o finali che l’affiliato deve acquistare presso l’affiliante o da produttori da esso indicati (ad esempio un particolare programma software).
  •  Esclusiva territoriale (eventuale). L’esclusiva di zona o territoriale a favore del franchisee vincola il franchisor a non servirsi nello stesso territorio di altri franchisees. Normalmente al franchisor è altresì preclusa la vendita diretta nel territorio del franchisee (nel qual caso si ha una esclusiva assoluta). L’esclusiva a favore del franchisee può riguardare anche i limiti entro cui il franchisor deve astenersi dall’utilizzare altri canali distributivi. Da sottolineare come l’esclusiva territoriale non sia un elemento connaturato al franchising: sarà quindi più che legittimo per l’affiliato chiederla, ma sarà allora altrettanto legittimo per l’affiliante non concerderla o condizionarla al raggiungimento di determinati risultati.
  •  Obbligo di provvedere alla promozione pubblicitaria della rete (esistente). L’attività promozionale in esame è quella c.d. “istituzionale”, che viene realizzata dal franchisor in favore di tutta la rete di distribuzione, vale a dire per tutti i punti vendita, sia quelli – eventuali – di sua proprietà (denominati “diretti”) sia quelli in franchising. Essa si distingue dalla pubblicità c.d. “locale”, che viene invece realizzata dal singolo franchisee a proprio esclusivo beneficio, di norma previa approvazione da parte del franchisor dei contenuti. 

 

Obblighi del franchisee

Fra tutti gli obblighi che incombono all’affiliato la legge italiana ne specifica due: la location clause e l’obbligo di riservatezza.

  • Location Clause, prevista dal primo comma dell’art. 5. La location clause impone all’affiliato di non trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante.
  • Obbligo di riservatezza. L’art. 5 della legge prevede che l’affiliato si impegni ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale. L’impegno si estende a tutto il “contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione” e perciò anche a quegli elementi quali il Manuale operativo, i formulari per l’attività o la gestione, gli elenchi dei fornitori selezionati, le specifiche dei beni e così via. Per quanto concerne invece i soggetti, l’affiliato deve farsi carico di imporre ai propri collaboratori e dipendenti lo stesso vincolo di riservatezza che incombe a lui stesso.

           Si possono poi menzionare ulteriori obblighi, ben più significativi:

  • Obbligo per il franchisee di corrispondere le royalties, desumibile dall’art. 3.4, lett. b), che prevede che il contratto debba espressamente indicare “le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties”. Accanto all’obbligo di pagamento delle royalties, vi è poi l’obbligo per il franchisee di pagare gli altri corrispettivi contrattualmente dovuti, primo tra tutti il prezzo dei beni forniti.
  • Obbligo di conformarsi alle istruzioni ed alle procedure del franchisor. E’ uno dei pilastri del franchising in quanto serve a garantire l’uniformità, sia in termini di immagine che di prodotti e di servizi offerti.
  • Obblighi di promozione e di incremento delle vendite. Tale obbligo potrebbe apparire talmente ovvio da non dover neppure essere menzionato, in quanto sarebbe contrario al principio della buona fede se l’affiliato che non facesse ogni sforzo per la promozione e diffusione dei prodotti del franchisor, da cui trae il suo profitto.
  • Obbligo di non concorrenza. Il patto di non concorrenza, benché chiamato in modi diversi nel gergo dei contratti, in sostanza si riferisce al patto che impone all’affiliato di non promuovere, né vendere beni o servizi in concorrenza con quelli dell’affiliante. Esso può valere o per tutta la durata di un contratto oppure estendersi anche ad un periodo successivo al suo scioglimento. I patti di non concorrenza non sono un elemento connaturato al contratto, e pertanto li si può ritenere non sussistenti se le parti non li hanno espressamente pattuiti.
  • Obbligo di acquisto esclusivo. Al franchisee di norma viene imposto di non rifornirsi, e quindi di non rivendere, beni o servizi diversi da quelli forniti o selezionati dal franchisor. Vi è infatti un preciso interesse del franchisor ad impedire che prodotti provenienti da fornitori estranei alla rete profittino dei vantaggi connessi alla distribuzione in punti vendita appartenenti alla rete, ma, soprattutto, a che non vengano rivenduti presso i punti vendita beni che, non essendo stati da lui fabbricati o comunque selezionati, potrebbero non rispecchiare i suoi standards, con il rischio concreto di un danno per l’intera rete in termini di perdita di credibilità, affidabilità ed immagine.

 

Avv. Alessandra Sonnati (alessandra.sonnati@fvalaw.it)

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