17.1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente eletto, può procedere alla nomina di un Presidente Onorario.
17.2. La persona proposta dovrà avere acquisito particolari meriti per l'attività svolta in favore dell'Associazione.
17.3. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con funzione consultiva, senza diritto di voto; qualora fosse il Presidente Uscente ad essere nominato Presidente Onorario, questi farà comunque parte di diritto del Consiglio direttivo, con diritto di voto, così come stabilito dal precedente art. 14.5.
17.4. Il Presidente Onorario dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.











































