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Art. 20 - Violazione del Codice Deontologico

20.1. Qualunque soggetto interessato, anche estraneo all'Associazione, può richiedere che il Collegio dei Probiviri accerti una violazione del Codice Deontologico.

20.2. Le domande, formulate per iscritto e contenenti la descrizione e la documentazione dei fatti, vanno indirizzate al Segretario Generale dell'Associazione, che dopo averle adeguatamente istruite provvede a trasmetterle al Presidente o, in caso di sua assenza o di sua momentanea indisponibilità, al Vice Presidente Vicario il quale convocherà il Collegio dei Probiviri. Le parti possono farsi assistere o rappresentare da professionisti di propria fiducia.

20.3. Il Collegio dei Probiviri, fatti salvi i diritti della difesa e il principio del contraddittorio, accerta se il caso esaminato viola il Codice Deontologico o Regolamento dell'Associazione ed emette la propria decisione, succintamente motivata, indicando in caso di accertamento della violazione, la gravità e l'eventuale recidiva, depositandola presso la segreteria dell'Associazione e inoltrandone copia al Presidente dell'Associazi La funzione di segreteria del Collegio dei Probiviri è svolta dal Segretario Generale dell'Associazione.

20.4. Qualora il Collegio dei Probiviri accerti la violazione del Codice Deontologico o Regolamento dell'Associazione, lo stesso propone al Consiglio Direttivo le sanzioni da comminare al socio trasgressore valutando la gravità della violazione e l'eventuale recidiva del trasgressore.

20.5. Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri potrà proporre sono:

  1. lettera di richiamo;
  2. lettera di richiamo con diffida a maggiori sanzioni;
  3. inibizione all'uso del marchio o del logo "Assofranchising";
  4. esclusione dall'Associazione.

20.6. Il Consiglio Direttivo ricevuta la proposta di sanzione dal Collegio dei Probiviri si riunisce, a seguito di convocazione urgente da parte del Presidente, o, in caso di sua assenza o di sua momentanea indisponibilità, da parte del Vice Presidente Vicario per deliberare, sentito il Presidente del Collegio dei Probiviri, l'accoglimento o meno della proposta, con decisione definitiva ed inappellabile. Dalla riunione saranno esclusi i Consiglieri eventualmente coinvolti nella violazione.

20.7. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui ai punti 3 e 4 dell'art.5 il Consiglio Direttivo a propria cura, ma a spese del trasgressore, potrà far pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale un estratto del provvedimento, riportante il nominativo o la ragione sociale del trasgressore, le ragioni e la misura della sanzione adottata. La decisione adottata dal Consiglio viene comunicata alle parti.


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