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Codice Deontologico Soci

Premessa

Il presente Codice Deontologico deve essere osservato da tutti i Soci dell'Associazione Italiana del Franchising.
Esso ha lo scopo di imporre agli Affilianti, Soci dell'Assofranchising, l'adozione di regole di comportamento ispirate a principi di correttezza e professionalità.
L'appartenenza dell'Affiliante all'Assofranchising garantisce, quindi, l'assoggettamento di esso a tali ulteriori regole, tendenti a favorire l'instaurazione e lo svolgimento di un corretto rapporto di Franchising.
Il presente Codice Deontologico integra - ma non sostituisce ne si pone in contrasto con - le normative di legge e/o di autoregolamentazione, vigenti a livello nazionale ed europeo, che devono quindi continuare ad essere scrupolosamente osservate dai Soci.
Nel caso in cui dovesse insorgere, in futuro, un conflitto tra il presente Codice Deontologico ed una normativa di legge inderogabile, sarà cura dell'Assofranchising modificare di conseguenza il Codice Deontologico. Nel frattempo, i Soci saranno automaticamente esonerati dall'osservanza delle norme di esso, che dovessero risultare in contrasto con tale normativa.
Il presente Codice Deontologico presuppone la stretta osservanza, da parte dei Soci, delle regole deontologiche e di autoregolamentazione, predisposte dalla Federazione Europea del Franchising, con le quali esso deve essere coordinato, sia in fase interpretativa che applicativa, per impedire l'insorgere di qualsiasi conflitto.
Il presente Codice Deontologico verrà periodicamente rivisto ed aggiornato, per essere in linea con le nuove normative che dovessero essere adottate, sia su base legislativa che volontaria, a livello nazionale ed europeo.

Art. 1 - Obbligo dei soci

I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutta la normativa nazionale applicabile direttamente od indirettamente in materia di Franchising, in particolare: la legge 6 maggio 2004, n. 129 e il D.M. 2 settembre 2005, n. 204; la normativa contenuta nel Codice Civile; quella vigente in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale, con specifico riferimento al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale); quella relativa alla tutela della concorrenza, con specifico riferimento alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287, e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Inoltre, i Soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa europea applicabile, direttamente od indirettamente, in materia di Franchising, sia su base regolamentare che volontaria, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 330/2010, ed al Codice Deontologico Europeo, predisposto dalla Federazione Europea del Franchising.
In fine, i Soci dovranno osservare scrupolosamente tutte le norme contenute nel presente Codice Deontologico e nello Statuto dell'Assofranchising.
L'inosservanza dei sopra citati doveri, da parte dei Soci, verrà sanzionata in conformità alle previsioni contenute nel successivo Art. 11.

Art. 2 - Periodo minimo di esperienza

Prima di costituire la propria rete di Franchising, l'Affiliante dovrà aver sperimentato sul mercato, con successo, la propria formula, per un periodo minimo di 1 anno, con almeno un'unità pilota, qualora applicabile.

 

Art. 3 - Marchi

L'affiliante dovrà essere titolare di un diritto all'uso esclusivo dei marchi utilizzati nell'ambito della rete di Franchising. 
La registrazione, o comunque il deposito, di tali marchi dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente. 
Nel contratto di Franchising dovranno essere specificamente indicati gli estremi della registrazione o del deposito dei marchi, o della licenza (comprese la durata e l'estensione della stessa) concessa all'Affiliante dal terzo che abbia la titolarità dei marchi stessi. 
In mancanza di registrazione o deposito dei marchi utilizzati, l’Affiliante sarà tenuto a fornire all’Affiliato la documentazione comprovante l’uso concreto dei marchi.

Art. 4 - Contratto preliminare di franchising

L'utilizzo di un contratto preliminare di Franchising dovrà essere limitato ai casi in cui esso risulti assolutamente indispensabile, per il corretto perseguimento degli obiettivi di sviluppo del sistema di franchising; da parte dell'Affiliante.
Tale contratto non dovrà però, in nessun caso, sostituire od integrare, in tutto od in parte, il contratto definitivo di Franchising e dovrà chiaramente indicare i tempi e le modalità di instaurazione del rapporto e di sottoscrizione del contratto definitivo.

Art. 5 - Doveri preventivi di informazione dell'Affiliato da parte dell'Affiliante

L'Affiliante dovrà consegnare all'Affiliato, almeno 30 giorni prima della firma del contratto di Franchising, la seguente documentazione:

  • a) una copia integrale del suddetto contratto di Franchising, contenente tutti i requisiti richiesti dalla legge 129/04, unitamente a tutti i relativi allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistono obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che però dovranno essere menzionati nel contratto;
  • b) su richiesta dell'Affiliato una copia del bilancio degli ultimi tre anni, od, in ogni caso, a decorrere dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  • c) una lista degli Affiliati operanti all'interno del suo sistema di Franchising, completa di indirizzi e numeri telefonici o altro mezzo di contatto (fax, e-mail ecc.);
  • d) un documento contenente l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli Affiliati, negli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  • e) un documento contenente la sintetica descrizione degli eventuali procedimenti giudiziari - promossi nei suoi confronti e che si siano conclusi negli ultimi tre anni - relativamente al sistema di Franchising in esame, sia da affiliati che da terzi privati o da pubbliche autorità;
  • f) su richiesta dell’affiliato, un’eventuale ipotesi di conto economico fondata, se possibile, su esperienze medie di affiliati in posizione analoga;
  • g) una copia del presente Codice Deontologico;
  • h) una copia del Codice Deontologico Europeo.

Art. 6 - Contratto di franchising

Al momento della presentazione della domanda di ammissione all'Assofranchising, l'Affiliante dovrà consegnare, alla stessa, copia del suo contratto tipo di Franchising, corredato dei relativi allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che però dovranno essere in ogni caso menzionati.
Inoltre, l'Affiliante dovrà consegnare tempestivamente all'Assofranchising tutti gli eventuali successivi testi modificati del Suo contratto tipo di franchising, in modo che l'Assofranchising abbia sempre copia del contratto da esso al momento utilizzato.
Il contratto di Franchising dovrà essere redatto per iscritto, in modo chiaro ed esauriente, e potrà prevedere l'obbligazione dell'Affiliato di conformarsi alla disciplina contenuta nel Codice Deontologico Europeo.

Art. 7 - Durata del contratto

Il contratto di Franchising potrà avere durata determinata o indeterminata.
All'Affiliato dovrà però essere garantita una durata minima tale da consentire l'ammortamento dell'investimento effettuato, ed, in ogni caso, non inferiore a tre anni, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, per inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti.
Tuttavia, la permanenza in vigore del contratto potrà essere subordinata al raggiungimento di risultati minimi annuali, da parte dell'Affiliato, ad esempio in termini di minimi di acquisto o di vendita. Tali minimi dovranno essere ragionevoli, basati sulle precedenti esperienze del sistema di Franchising, ma adattati al caso in esame, e dovranno essere frutto di concorde valutazioni delle parti.

Art. 8 - Formazione e know how

Nel contratto di Franchising dovrà essere indicato chiaramente il tipo, l'entità ed il periodo dell'assistenza e della formazione fornita dall'Affiliante all'Affiliato.
Tali dati potranno essere contenuti in un allegato, aggiornabile periodicamente.
Inoltre, dovrà essere indicato chiaramente il know how fornito dall'Affiliante all'Affiliato.

Art. 9 - L'esclusiva

Il contratto di Franchising dovrà indicare l'ambito di un'eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestititi dall'affiliante.

 

Art. 10 - Scioglimento del contratto

Il contratto di Franchising deve indicare chiaramente i possibili casi di scioglimento dello stesso.
L'eventuale risoluzione automatica del contratto, per inadempimento di una delle parti, dovrà essere limitata agli inadempimenti di clausole importanti per la corretta impostazione e gestione del sistema di Franchising.
Per i casi di violazione di obbligazioni contrattuali di minore rilevanza, deve essere prevista una procedura di messa in mora della parte che ha commesso la violazione, per dare modo ad essa di sanare l’inadempimento.
Il contratto deve, infine, espressamente indicare le condizioni dell’eventuale rinnovo, dell’eventuale cessione del contratto, nonché contenere specifiche previsioni relative alle obbligazioni delle parti dopo la cessazione dello stesso, per qualsiasi motivo intervenuta, in particolare per quanto riguarda la cessazione dell'uso dei segni distintivi dell'Affiliante, da parte dell'Affiliato.

Art. 11 - Sanzioni

L'Associazione Italiana del Franchising vigilerà sulla corretta ed integrale osservanza, da parte dei propri Soci, delle norme contenute nel presente Codice Deontologico, nonché delle norme aventi forza di legge o di autoregolamentazione, che risultino applicabili ai rapporti di Franchising, sia a livello italiano che a livello europeo.
Nel caso di violazione delle suddette norme, l'Assofranchising potrà adottare, nei confronti dei Soci che ne siano responsabili, le sanzioni previste dall'art. 14 dello Statuto dell'Associazione, secondo la procedura in esso indicata.
Adeguata diffusione verrà data, tra i Soci, alle sanzioni adottate.

Codice Etico Albo Aderenti

Premessa

Il presente Codice di Comportamento si applica ai Componenti dell’Associazione Italiana del Franchising (Assofranchising) che fanno parte dell’“Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti”, come definito nell’articolo 5 dello Statuto dell’Assofranchising approvato in data 30 maggio 2013. Il presente Codice di Comportamento è integrativo e complementare rispetto ai Codici d’Etica Professionale che i Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” sono tenuti a rispettare a causa della loro iscrizione, imposta dalla legge, ad Albi e/o Associazioni Professionali. In caso di conflitto non risolvibile in via interpretativa tra le previsioni di tali Codici d’Etica Professionale e quelle del presente Codice di Comportamento, le prime prevarranno sulle seconde. Il Componente “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti”, interessato da tale conflitto, dovrà immediatamente renderlo noto all’Assofranchising chiedendo delucidazioni e istruzioni alla stessa. L’Assofranchising vigilerà sull’osservanza delle norme del presente Codice, da parte dei Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti”, e qualora essa non sussista o sia imperfetta, inviterà i Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” responsabili al rispetto delle stesse ed applicherà, qualora lo ritenga opportuno, le sanzioni previste nello Statuto dell’Assofranchising.

Art. 1 - Norme Applicabili

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono osservare scrupolosamente le previsioni contenute nel presente Codice, nonché quelle contenute nel Codice Deontologico Europeo e nel Regolamento dell’Assofranchising in quanto applicabili.
I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono promuovere, in ogni modo ed in ogni circostanza, l’osservanza delle previsioni contenute nei testi sopra menzionati da parte dei loro clienti e/o di terzi, anche se non iscritti all’Assofranchising.

Art. 2 - Doveri generali di comportamento

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono operare, in ogni momento, secondo criteri di buona fede, correttezza ed elevata professionalità e devono adottare ogni necessario accorgimento perché ciò sia possibile.
I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono anteporre gli interessi dei clienti ai propri interessi e rispettare fedelmente le istruzioni che ricevono dai clienti.
I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono immediatamente rendere nota ai clienti ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere rilevanza nell’affidamento – o nell’esecuzione – dell’incarico che sta per essere o è stato loro conferito dai clienti.

Art. 3 - Riservatezza

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” debbono mantenere confidenziali tutte le informazioni di carattere riservato, che abbiano ricevuto dai clienti, in relazione all’incarico affidato, o delle quali siano venuti a conoscenza a causa dello stesso.
I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono astenersi dall’utilizzare, nell’espletamento della propria opera, informazioni di carattere riservato che abbiano appreso nel corso dell’attività prestata a favore di precedenti clienti.

Art. 5 - Professionalità

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono accettare solo incarichi che rientrino nella loro competenza professionale e che siano in grado di svolgere in modo adeguato. 
I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono curare scrupolosamente e costantemente il proprio aggiornamento professionale, utilizzando ogni strumento necessario, inclusi gli incontri organizzati dall’Assofranchising.

Art. 6 - Compensi

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono fornire ai clienti, su richiesta degli stessi, un preventivo relativo all’ammontare dei loro compensi o l’indicazione precisa dei criteri che verranno adottati per la quantificazione degli stessi.

 

Art. 7 - Conflitto d'interessi

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” non potranno tutelare gli interessi di un Affiliato nei confronti di un Affiliante per il quale loro abbiano svolto consulenza, a meno che non siano stati autorizzati espressamente dall’Affiliante.

 

Art. 8 - Dovere d'informazione dell'Assofranchising

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono comunicare immediatamente all’Assofranchising tutte le informazioni rilevanti, attinenti alla loro competenza ed attività ed in particolare a:

a) Conoscenze specifiche, studi effettuati ed attività svolte;

b) Capacità professionali sperimentate;

c) Organizzazione della loro struttura;

d) Eventuali procedure concorsuali alle quali siano soggetti o siano stati soggetti.

Art. 9 - Promozione

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono informare i clienti della loro appartenenza all’Assofranchising, del loro assoggettamento alle previsioni del presente Codice di Comportamento e dell’attività di informazione, autoregolamentazione, vigilanza e conciliazione svolta dall’Assofranchising.

 

Art. 10 - Risoluzione controversie e sanzioni

I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono comunicare all’Assofranchising ogni controversia che li opponga ai clienti, con riferimento all’espletamento della loro attività di consulenza e assistenza nel settore del franchising. 
I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” devono adoperarsi per convincere i clienti a sottomettere all’Assofranchising ogni eventuale controversia tra gli stessi ed i Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” od altri Soci dell’Assofranchising. 
L’Assofranchising interverrà per tentare di risolvere la controversia amichevolmente, nonché per valutare e sanzionare l’eventuale inosservanza delle previsioni del presente Codice, del Regolamento A.I.F. e del Codice Deontologico Europeo.
I Componenti “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti” si impegnano a rispettare il giudizio, le decisioni e le raccomandazioni dell’Assofranchising, relativamente al tentativo di risoluzione amichevole della propria personale controversia ed all’esame, valutazione e sanzione dell’eventuale inosservanza delle previsioni sopra citate.

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