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Cosa fare quando il franchisee è inadempiente

Cosa succede se il franchisee è inadempiente? Al riguardo il mezzo di tutela più idoneo è quello che si attua “a monte”, attraverso apposite disposizioni contrattuali nonché attraverso l’attività di controllo sull’operato dei singoli affiliati.

In particolare è importante dettagliare nel contratto in modo puntuale ed esauriente gli obblighi degli affiliati, richiamando l’attenzione degli stessi a quelle norme che vengono con più frequenza disattese.

Opportuno è anche valutare la possibilità di richiedere al franchisee di consegnare una garanzia (di norma una fideiussione) volta ad assicurare l’adempimento delle obbligazioni assunte, in particolare quelle di pagamento.

Altrettanto importante è l’inserzione nel contratto di clausole che consentano all’affiliante il controllo su tutte le fasi dell’attività del franchisee, anche attraverso ispezioni periodiche, in modo tale che sia sempre verificato il corretto adempimento da parte del franchisee delle sue obbligazioni contrattuali.

Cosa fare quando il franchisee si rende inadempiente

Nonostante queste cautele, può tuttavia verificarsi che il franchisee si renda ugualmente inadempiente. E’ allora necessario andare a verificare cosa succede e come regolarsi in questi casi.

In generale è il contratto che regola cosa succede in caso di inadempimento del franchisee. Nella pratica è infatti assai diffusa l’inserzione, nel testo contrattuale, di clausole risolutive espresse, vale a dire di clausole che prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto quando una determinata obbligazione non venga adempiuta o venga adempiuta con modalità difformi da quelle pattuite.

A tale riguardo è bene ricordare che l’art. 3, comma 4, lett. g) della legge 129/2004 dispone che il contratto di franchising debba specificare  “le condizioni di risoluzione del contratto stesso”. Ciò significa che eventuali clausole risolutive dovranno essere convenute per iscritto.

In difetto di esplicita indicazione troveranno invece applicazione le disposizioni generali in tema di inadempimento ed in particolare l’art. 1453 c.c., il quale dispone che “…quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto…”, sempre che l’inadempimento del franchisee sia di importanza tale da giustificare la risoluzione (come previsto dall’art. 1455 c.c.).

Non sempre però la risoluzione del contratto per inadempimento è la via più opportuna da seguire, soprattutto in caso di inadempimento occasionale da parte del franchisee.

Risolvere il contratto potrebbe infatti non essere la soluzione più vantaggiosa da un punto di vista sia commerciale che economico. Si pensi al danno all’immagine conseguente alla chiusura di un punto vendita ed alla perdita derivante dal non poter più disporre dell’accesso al mercato nel territorio in cui operava il franchisee il cui contratto è stato risolto.

Pertanto, a meno che non si tratti di inadempienti di gravità tale da impedire, anche provvisoriamente, la prosecuzione del contratto  è sempre bene esplorare soluzioni alternative.

Molto diffusa ad esempio è l’inserzione di clausole che prevedono un’intimazione al franchisee di sanare l’inadempimento entro un termine congruo (la c.d. diffida ad adempiere).

Normalmente la diffida ad adempiere sarà collegata ad inadempimenti di minore importanza o sporadici, rispetto ai quali risulta senz’altro più conveniente per il franchisor mantenere in piedi il contratto, magari facendosi risarcire, in tutto o in parte, il danno patito, anziché risolverlo. Il caso tipico è quello del ritardato pagamento delle royalties o degli altri corrispettivi contrattualmente pattuiti.

Sempre per il caso di inadempimento degli obblighi di pagamento, potrebbe poi essere utile prevedere contrattualmente la facoltà di sospendere le forniture.

In altre ipotesi si possono invece pattuire delle sanzioni che possono consistere nella revoca dell’esclusiva o nella restrizione del territorio. Pensiamo ad esempio al mancato raggiungimento da parte dell’affiliato del fatturato minimo da realizzare, ove previsto.

Anche la previsione di penali può costituire una valida ed efficace alternativa alla risoluzione, oltre che fungere da deterrente.

Al contrario, sarà invece opportuno prevedere la risoluzione automatica del contratto nel caso di inadempimento di clausole importanti per la corretta gestione del sistema di franchising, la cui violazione si riflette negativamente sull’immagine del franchisor o delle rete. Ci riferiamo in particolare alla violazione delle clausole relative all’ utilizzo dei segni distintivi del franchisor o di quelle di non concorrenza.

Come si evince delle brevi note che precedono, una corretta redazione delle clausole di risoluzione del contratto può non solo prevenire l’insorgere di liti giudiziarie ma può altresì assolvere la funzione di efficacemente tutelare la posizione del franchisor senza necessariamente dover ricorrere alla risoluzione del contratto.

 

Articolo a cura di Alessandra Sonnati - Studio Legale Frignani Virano e Associati

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